Sinergia Studio
SOCIETÀ BENEFIT

La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nell’ordinamento attuale le “società benefit” che possono essere

  • Società di persone
  • Società di capitali
  • Società cooperative

Le società Benefit, sono società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile e pertanto sono soggette alla medesima disciplina legale, amministrativa e fiscale del modello societario di riferimento, da non confondere con l’impresa Sociale.

La società benefit è una società che persegue da un lato il profitto dall’altro la creazione di un “beneficio comune”.

Per “beneficio comune”, si intende il perseguimento, di effetti positivi, ad esempio, su persone, comunità, ambiente e territori, attività culturali e sociali; l’obiettivo del “beneficio comune” può essere rivolto a gruppi o a singoli soggetti coinvolti nell’attività dell’azienda (ad esempio clienti, fornitori, creditori, finanziatori, lavoratori, P.A. e associazioni) operando in modo responsabile e sostenibile e garantendo allo stesso tempo una maggiore redditività

Le finalità sono perseguite mediante una gestione che si fonda sul sostanziale bilanciamento tra l’interesse dei soci e quello dei soggetti rispetto ai quali l’attività sociale possa influire

DENOMINAZIONE SOCIALE

Le finalità descritte in precedenza devono essere indicate nell’oggetto sociale in maniera specifica; le società che nascono “benefit”, e quelle che ne acquisiscono la qualifica, “possono” introdurre, accanto alla denominazione sociale, la specifica “Società benefit” o la sigla in breve “SB”, tale denominazione dovrà poi essere utilizzata nella documentazione sociale, fiscale e più in generale nelle comunicazioni verso terzi.

SOGGETTI RESPONSABILI DEL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ

In base a quanto previsto dall’art. 1 co. 380 secondo periodo della L. 208/2015, è necessario individuare uno o più soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.

Tali soggetti (cfr Assonime 20.6.2016 n. 19) devono essere individuati dall’organo amministrativo all’esterno o all’interno dell’ente; la funzione è coadiuvare i managers nel perseguimento del beneficio comune e valutare la coerenza e l’idoneità delle procedure poste in essere dall’azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi sociali.

RELAZIONE SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE

La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune.

Ai sensi dell’art. 1 co. 382 della L. 208/2015 la relazione prevede:

  • la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità del beneficio comune e delle eventuali circostanze che l’hanno impedito o rallentato;
  • una valutazione dell’impatto generato;
  • una sezione dedicata alla descrizione di nuovi obiettivi che si intendono perseguire nell’esercizio successivo

La relazione deve essere:

  • allegata al bilancio societario (art. 1 co. 382 della L. 208/2015);
  • pubblicata sul sito Internet della società (art. 1 co. 383 primo periodo della L. 208/2015).

SOCIETA’ BENEFIT ED IMPRESA SOCIALE

Società benefit ed impresa sociale non sono la stessa cosa, pertanto è opportuno, di seguito, evidenziare in breve le differenze più macroscopiche.

L’ Impresa sociale persegue esclusivamente finalità «civiche, solidaristiche e di utilità sociale», è disciplinata dal d.lgs. n. 117/2017 e dal d.lgs 112/2017, e può iscriversi al RUNTS.

I Dividendi sono soggetti alle seguenti limitazioni in ordine alla loro distribuzione:

  • Remunerazione dei soci con distribuzione utile, parametrata su interesse buoni fruttiferi postali aumentati di due punti e mezzo percentuali, e riferita al capitale sociale sottoscritto e versato.
  • Limite massimo di distribuzione inferiore alla metà dei dividendi distribuibili al netto di perdite pregresse
  • Facoltà di destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale o ad erogazioni ad altri ETS

Una quota inferiore al 50%;

  • Il rendimento dell’investimento sociale non può essere superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti

La Società benefit è caratterizzata come le ordinarie forme societarie dallo scopo di lucro, mentre lo scopo sociale è aggiunto (una sorta di ibrido funzionale).

Di conseguenza non vi sono limiti alla distribuzione di utili se non quelli previsti da norme ordinarie tipici di tutte le società di capitali

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