<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sinergia Studio</title>
	<atom:link href="https://sinergiastudio.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sinergiastudio.it</link>
	<description>Scientia et Experientia</description>
	<lastbuilddate>Fri, 29 Jul 2022 15:04:18 +0000</lastbuilddate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updateperiod>
	hourly	</sy:updateperiod>
	<sy:updatefrequency>
	1	</sy:updatefrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://sinergiastudio.it/wp-content/uploads/2022/02/sinergia-studio-logo-favicon.ico</url>
	<title>Sinergia Studio</title>
	<link>https://sinergiastudio.it</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</title>
		<link>https://sinergiastudio.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/</link>
					<comments>https://sinergiastudio.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmine Farisano]]></dc:creator>
		<pubdate>Fri, 15 Jul 2022 11:35:17 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori delle società a controllo pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Compensi degli amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Costo sostenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Remunerazione amministratori società pubbliche]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://sinergiastudio.it/?p=2713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il compenso degli amministratori delle società, rappresenta un elemento che può incidere sulla gestione della società ovvero sulla corporate governance. Come noto le società a controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1 lett. b) ed m) del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) sono regolate dalle norme sulle società contenute nel codice civile e le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/">COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[		<div data-elementor-type="wp-post" data-elementor-id="2713" class="elementor elementor-2713" data-elementor-settings="[]">
							<div class="elementor-section-wrap">
							<section class="elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-427857ea elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default" data-id="427857ea" data-element_type="section">
						<div class="elementor-container elementor-column-gap-default">
					<div class="elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-7c9aa96d" data-id="7c9aa96d" data-element_type="column">
			<div class="elementor-widget-wrap elementor-element-populated">
								<div class="elementor-element elementor-element-7a1fab0 elementor-widget elementor-widget-text-editor" data-id="7a1fab0" data-element_type="widget" data-widget_type="text-editor.default">
				<div class="elementor-widget-container">
			<style>/*! elementor - v3.5.5 - 03-02-2022 */
.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-stacked .elementor-drop-cap{background-color:#818a91;color:#fff}.elementor-widget-text-editor.elementor-drop-cap-view-framed .elementor-drop-cap{color:#818a91;border:3px solid;background-color:transparent}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap{margin-top:8px}.elementor-widget-text-editor:not(.elementor-drop-cap-view-default) .elementor-drop-cap-letter{width:1em;height:1em}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap{float:left;text-align:center;line-height:1;font-size:50px}.elementor-widget-text-editor .elementor-drop-cap-letter{display:inline-block}</style>				<p>Il compenso degli amministratori delle società, rappresenta un elemento che può incidere sulla gestione della società ovvero sulla <em>corporate governance</em>. Come noto le società a controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1 lett. b) ed m) del D. Lgs. n. 175/2016 (TUSP) sono regolate dalle norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato salvo che sia diversamente disciplinato dalla legge speciale ex art. 1 comma 3 del TUSP.</p><p> </p><p><strong>Diritto al compenso</strong></p><p>Nell’ambito civilistico l’art. 2389 c.c. <span style="color: #000000;">rubricato</span> <em>“Compensi degli amministratori”</em> al comma 1 prevede che i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea. Tale disposizione deve essere coniugata con l’ultimo periodo del 3° comma <em>“Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”</em>. Dal tenore letterale delle disposizioni citate emerge che per l’attribuzione del compenso ai soggetti investiti di particolari cariche da parte dell’assemblea sia necessario una previsione nello statuto, in caso contrario l’assemblea anche sulla base delle competenze ad essa riservate dall’art. 2364 c.c., determina l’ammontare complessivo dei compensi dell’organo amministrativo privi di particolari incarichi, i quali verranno riconosciuti dallo stesso organo amministrativo come previsto al comma 3 primo periodo <em>“La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale”</em>. In disparte di rileva come la disposizione non fornisca elementi per la determinazione del compenso.</p><p>Con riferimento alle società a controllo pubblico, il TUSP prevede all’art. 11 comma 6 <em>“Con decreto del Ministro dell&#8217;economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. […] Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell&#8217;esercizio precedente. In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell&#8217;amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta”</em>. Il decreto citato ad oggi non è stato ancora emanato è pertanto è previsto un periodo transitorio (art. 11, comma 7 TUSP) il cui limite dei compensi degli organi amministrativi è ancorato a quello individuato dall’art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 decreto <em>‘‘spending review ’’</em>; tale disposizione prevede tra l’altro “<em>A decorrere dal 1° gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l&#8217;80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell&#8217;anno 2013”.</em></p><p>La disposizione di natura transitoria dei compensi ha destato nel corso degli anni differenti criticità applicative in ordine a:</p><ul><li>definizione di costo sostenuto;</li><li>assenza di costi (poco significativi) relativi agli organi amministrativi nell’esercizio 2013.</li></ul><p>I soci pubblici in relazione alle tematiche sopra indicate hanno richiesto pareri consultivi alle competenti sezioni della Corte dei Conti, i cui esiti non sempre sono stati concordanti. Sul punto si evidenziano i recenti sviluppi che si riportano:</p><ol type="i"><li><strong><em>Costo sostenuto</em></strong></li></ol><p>In ordine al costo sostenuto dubbi emergevano per le componenti da considerare ai fini del costo e il criterio di contabilizzazione dell’indennità di risultato. Di recente sono intervenuti due contributi chiarificativi ai fini della determinazione della voce di spesa da prendere a base di calcolo del limite previsto dalla disposizione dell’art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 e al criterio di contabilizzazione dell’indennità di risultato, che si riportano:</p><ol type="a"><li>l’Orientamento ex art. 15, comma 2 del TUSP del 10 giugno 2019 – DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE VIII – STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE &#8211; avente ad oggetto <em>“Il rispetto del limite ai compensi degli amministratori, individuato dall’art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 …”</em> che ha fornito chiarimenti in merito a:<ol><li><strong><em>Perimetro soggettivo di applicazione del tetto massimo ai compensi dell’organo amministrativo</em></strong>, rappresentate dalle società a controllo pubblico come definite dall’art. 2, comma 1, lett. m) del TUSP;</li></ol><ol><li><strong><em>Elementi costitutivi del compenso dell’organo amministrativo</em></strong>, che si riportano:</li></ol></li></ol><p>&#8211; i compensi, ivi compresa la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;</p><p>&#8211; gli eventuali emolumenti variabili, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i gettoni di presenza ovvero gli emolumenti legati alla performance aziendale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario;</p><p>&#8211; gli eventuali rimborsi spese, determinati in misura forfettaria, che assumono &#8211; anche in ragione della continuità dell’erogazione &#8211; carattere retributivo, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario.</p><ul><li>Sono escluse dal computo i rimborsi spese specificamente documentati, nonché quelli determinati in misura forfettaria ma aventi carattere meramente restitutorio, in relazione all’espletamento di specifici incarichi.</li></ul><ul><li>Deliberazione n. 47/2021/GEST del 10 maggio 2021 – Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Lazio, che ai fini della contabilizzazione dell’indennità di risultato ha indicato quale criterio da preferire quello di competenza come desumibile dalla deliberazione “<em>Si richiede, inoltre, di continuare a contabilizzare eventuali indennità di risultato secondo il criterio della competenza, ritenuto da questa Sezione maggiormente coerente con il principio del bilancio consolidato”.</em></li></ul><ol type="i"><li><strong><em>Assenza voce di spesa nel 2013</em></strong></li></ol><p>Sulla base del carattere tassativo della normativa transitoria dei compensi degli organi amministrativi, numerose sono state le richieste di pareri consultivi alle competenti sezioni della Corte dei Conti volti a verificare se la norma di cui all’art. 4, comma 4 del D.L. n. 95/2012 sia suscettibile di un minimo di flessibilità in presenza di circostanze di assenza del parametro di riferimento storico 2013, rappresentate da società costituite successivamente o incarichi gestionali svolti a titolo gratuito, risultavano non sostenute spese per organi amministrativi. Sul punto giova segnalare l’atto di indirizzo ex art 154, comma 2 del Tuel fornito dal MEF Ufficio Centrale per la Finanza Locale del 25 giugno 2021 &#8211; Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali. Nell’atto di indirizzo vengono richiamate decisioni della Corte dei Conti che hanno affrontate la tematica della mancanza del dato storico, in particolare:</p><ul><li>la soluzione per la remunerazione è stata riconosciuta con riferimento ad una fattispecie diversa, ma assimilabile alla natura vincolistica di cui all’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010, che prevedeva un taglio lineare della spesa analogo a quello analizzato, in ordine all’assenza di spese per lavoro flessibile nell’anno 2009 (cfr. Sez. Aut. Del. N. 1/2017/QMIG);</li><li>ammissibilità di remunerazione dell’organo amministrativo della società controllata, con un limite alla discrezionalità dell’amministrazione socia nel fissare il compenso tale da non confliggere con la <em>ratio</em> della disciplina di contenimento della spesa (cfr. Sez. Reg. Contr. Veneto del. N. 31/2018/PAR); la decisione citata individua un correttivo, in assenza di emolumenti erogati nel 2013, da individuare a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo e comunque non superiore al limite di spesa di euro 240.000,00 ex art. 11, comma 6 del TUSP.</li></ul><p>Nell’atto di indirizzo ex art. 154 sopra richiamato con riferimento al rinvio adoperato dal TUSP all’art. 4, comma 4 del D.L. 95/2012 si rileva la seguente conclusione che si riporta <em>“b) considerata la natura transitoria dell’art. 11, comma 7, d.lgs. 175/2016 e al fine di neutralizzare eventuali anomalie operative connesse alla intrinseca caducità della disposizione e alle specificità del caso concreto, potrebbe essere considerato dall’amministrazione controllante, <strong>in presenza di motivate e comprovate esigenze connesse ai principi di ragionevolezza e buon andamento</strong> (quali, ad es., la assoluta non significatività del dato relativo al 2013, in virtù delle profonde modificazioni che hanno interessato la società, sì da renderla non assimilabile né paragonabile, strutturalmente e qualitativamente, alla configurazione del 2013) <strong>di discostarsi dal dato del 2013 per fare riferimento ad altra annualità</strong>, dotata di maggiore significatività e omogeneità, sulla quale applicare la riduzione dell’80% prevista dall’art. 4, comma 4, d.l. 95/2012; ovvero, <strong>in caso di indisponibilità del dato relativo al 2013</strong> (per essere la società costituita successivamente) <u>di considerare la possibilità di procedere autonomamente all’individuazione del tetto di spesa, secondo un criterio di stretta necessità”</u>;</em></p><p>L’Amministrazione controllante, nell’applicazione flessibile dell’art. 11, comma 7 del TUSP come indicato al punto b) delle conclusioni dell’atto di indirizzo citato, ha l’obbligo di assicurare che tale riduzione operata sia  in grado di coniugare gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa e che risulti adeguato, alla stregua di un criterio di stretta necessità, anche considerando realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, rimanendo in ogni caso invalicabile la soglia di euro 240.000,00 ex art. 11, comma 6 del TUSP.</p>						</div>
				</div>
					</div>
		</div>
							</div>
		</section>
						</div>
					</div>
		<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/">COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://sinergiastudio.it/compensi-degli-amministratori-delle-societa-a-controllo-pubblico/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FONDO IMPRESA FEMMINILE</title>
		<link>https://sinergiastudio.it/fondo-impresa-femminile/</link>
					<comments>https://sinergiastudio.it/fondo-impresa-femminile/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Carmine Farisano]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Apr 2022 15:15:08 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Imprese]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[finanza agevolata]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[fondo imprese femminile]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://sinergiastudio.it/?p=3681</guid>

					<description><![CDATA[<p>FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER SOSTENERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI. Il Fondo impresa femminile si pone l&#8217;obiettivo&#160;di promuovere e sostenere l&#8217;avvio e il rafforzamento dell&#8217;imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell&#8217;imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/fondo-impresa-femminile/">FONDO IMPRESA FEMMINILE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p><strong>FINANZIAMENTO A TASSO AGEVOLATO E FINANZIAMENTO A FONDO PERDUTO PER SOSTENERE LA NASCITA E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE FEMMINILI.</strong></p>



<p>Il Fondo impresa femminile si pone l&#8217;obiettivo&nbsp;di promuovere e sostenere l&#8217;avvio e il rafforzamento dell&#8217;imprenditoria femminile, la diffusione dei valori dell&#8217;imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione femminile e di massimizzare il contributo quantitativo e qualitativo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.</p>



<p><strong>Per l&#8217;attuazione degli obiettivi di promozione e sostegno stabiliti dalla legge, gli interventi del Fondo impresa femminile sono articolati nelle seguenti linee di azione:</strong></p>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili;&nbsp;</li><li>incentivi per lo sviluppo e il consolidamento delle imprese femminili.</li></ol>



<h4 class="wp-block-heading">Soggetti beneficiari</h4>



<p><strong>Incentivi per la nascita e lo sviluppo delle imprese femminili riferite a:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>imprese femminili&nbsp;con sede legale e/o operativa ubicata su tutto il territorio nazionale, <strong>costituite da meno di dodici mesi</strong> alla data di presentazione della domanda di agevolazione e iscritte nel registro delle imprese;</li><li>lavoratrici autonome,&nbsp;in possesso della partita IVA, <strong>aperta da&nbsp;meno di dodici mesi</strong> alla data di invio dell&#8217;istanza di sussidio, fatta salvo l&#8217;avvenuta iscrizione all&#8217;ordine&nbsp;professionale di riferimento.</li></ul>



<p>Solo per il capitolo &#8216;nascita, possono presentare domanda anche le&nbsp;persone fisiche&nbsp;che intendono costituire una&nbsp;impresa femminile.&nbsp;</p>



<p>La misura si rivolge a quattro tipologie di imprese femminili:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>cooperative o società di persone con almeno il&nbsp;<strong>60% di donne socie</strong></li><li>società di capitale con quote e componenti degli organi di amministrazione per almeno i&nbsp;<strong>due terzi di donne</strong></li><li>imprese individuali con&nbsp;<strong>titolare donna</strong></li><li><strong>lavoratrici autonome</strong>&nbsp;con partita IVA.</li></ul>



<h4 class="wp-block-heading">Tipologia di interventi ammissibili</h4>



<ol class="wp-block-list" type="I"><li><strong>Incentivi per la nascita delle imprese femminili</strong></li></ol>



<p>Sono ammissibili le agevolazioni previste dal presente capo le iniziative che prevedono programmi di investimento per la costituzione e l&#8217;avvio di una nuova impresa femminile, relativi:&nbsp;</p>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>alla produzione di beni nei settori dell&#8217;industria, dell&#8217;artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;</li><li>alla fornitura di servizi, in qualsiasi settore;</li><li>al commercio e turismo.&nbsp;</li></ol>



<p>Sono ammissibili le spese non superiori a 250.000,00 euro al netto d&#8217;I.V.A. relative a:</p>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>BENI </strong><br><strong>MATERIALI</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>BENI IMMATERIALI</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>SERVIZI IN CLOUD</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>PERSONALE </strong><br><strong>DIPENDENTE</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>CAPITALE CIRCOLANTE</strong></td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">macchinari &nbsp; impianti&nbsp; &nbsp; attrezzature &nbsp; opere edili (ristrutturazioni) per un max 30% di tutto il piano di spesa</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">software &nbsp; consulenze/ know capitalizzabili &nbsp; brevetti &nbsp; licenze &nbsp; marchi</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">funzionali ai processi portanti della gestione aziendale</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">assunto a tempo <strong>determinato</strong> o <strong>indeterminato</strong> <br>dopo la data di presentazione della domanda e impiegato nella realizzazione dell’iniziativa agevolata</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">materie prime<br>semilavorati<br>materiali di consumo servizi affitti, noleggi e leasing   <br><em>per un max 20% di tutto il piano di spesa</em></td></tr></tbody></table></figure>



<p>Alle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui al presente capo, sono, altresì, erogati servizi di assistenza tecnico-gestionale, durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa fino a un valore massimo complessivo non superiore a 5.000,00 (cinquemila/00) euro per impresa.</p>



<p>Le agevolazioni sono concesse sotto forma di&nbsp;<strong>contributo a fondo perduto</strong>, così articolato:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Per i programmi che prevedono spese ammissibili non superiori a 100.000,00 euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura dell&#8217;80% (o fino al 90% per donne disoccupate) delle spese ammissibili e comunque per un importo massimo del contributo pari a 50.000,00 euro.&nbsp;</li><li>Per i programmi che prevedono spese ammissibili&nbsp;superiori a 100.000,00 euro e fino a 250.000,00 euro, le agevolazioni sono concesse fino a copertura del 50% delle spese ammissibili fino a un massimo di 125 mila euro.</li><li><strong>Incentivi per lo sviluppo delle imprese femminili</strong>&nbsp;</li></ul>



<p>Sono ammissibili le iniziative che prevedono programmi di investimento volti allo sviluppo e al consolidamento di imprese femminili nei seguenti settori:</p>



<ol class="wp-block-list" type="a"><li>produzione di beni nei settori dell&#8217;industria, dell&#8217;artigianato e della trasformazione dei prodotti agricoli;</li><li>fornitura di servizi, in qualsiasi settore;</li><li>commercio e turismo.&nbsp;</li></ol>



<p> Sono ammissibili le spese non superiori a 400.000,00 euro al netto dell&#8217;IVA relative a:</p>



<figure class="wp-block-table is-style-stripes"><table><tbody><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>BENI </strong><br><strong>MATERIALI</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>BENI IMMATERIALI</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>SERVIZI IN CLOUD</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>PERSONALE </strong><br><strong>DIPENDENTE</strong></td><td class="has-text-align-center" data-align="center"><strong>CAPITALE </strong><br><strong>CIRCOLANTE</strong></td></tr><tr><td class="has-text-align-center" data-align="center">macchinari &nbsp; impianti&nbsp; &nbsp; attrezzature &nbsp; opere edili (ristrutturazioni) per un max 30% di tutto il piano di spesa</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">software &nbsp; consulenze/ know capitalizzabili &nbsp; brevetti &nbsp; licenze &nbsp; marchi</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">funzionali ai processi portanti della gestione aziendale</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">assunto a tempo <strong>determinato</strong> o <strong>indeterminato</strong> dopo la data di presentazione della domanda e impiegato nella realizzazione dell’iniziativa agevolata</td><td class="has-text-align-center" data-align="center">materie prime<br>semilavorati<br>materiali di consumo servizi affitti, noleggi e leasing <br>Per imprese <br><strong>&lt; 36 mesi</strong> max 20% <br><strong>> 36 mesi</strong> max 25% di tutto il piano di spesa</td></tr></tbody></table></figure>



<p>Le agevolazioni sono concesse&nbsp;in forma di contributo a fondo perduto e nella forma di finanziamenti agevolati, secondo la seguente articolazione:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>per le imprese femminili costituite da almeno 12 mesi e da non più di 36 mesi dalla data di presentazione della domanda, le agevolazioni sono concesse per il 50% dell&#8217;ammontare complessivo in forma di contributo a fondo perduto e per il restante 50% in forma di finanziamento agevolato a un tasso pari a zero, fino a copertura dell&#8217;80% delle spese ammissibili;</li><li>per le&nbsp;imprese femminili costituite da oltre 36 mesi alla data di presentazione della domanda, ferma restando la copertura del 80% delle spese ammissibili indicate al punto precedente, l&#8217;articolazione di contributo a fondo perduto e finanziamento agevolato prevista dal medesimo punto si applica alle sole spese di investimento, mentre le esigenze di capitale circolante sono agevolate nella forma di contributo a fondo perduto.&nbsp;</li></ul>



<p><strong>I finanziamenti agevolati:</strong></p>



<ul class="wp-block-list"><li>hanno una durata massima di 8 anni</li><li>sono a tasso zero</li><li>sono rimborsati, dopo 12 mesi a decorrere dall&#8217;erogazione dell&#8217;ultima quota dell&#8217;agevolazione</li><li>non sono assistiti da forme di garanzia </li></ul>



<p>I soggetti proponenti al momento della compilazione della domanda possono richiedere, il servizio di assistenza tecnico-gestionale che comprende:</p>



<p><strong><em>un tutoraggio</em></strong> – in fase di realizzazione del progetto – per accompagnare le imprese nell’utilizzo delle agevolazioni, supportarle nel predisporre le richieste di erogazione del finanziamento o altra documentazione di progetto, e trasferire competenze specialistiche, mediante incontri on line o in presenza che verranno pianificati insieme al tutor.</p>



<p><strong><em>un voucher di 2 mila euro</em></strong> da utilizzare a copertura del 50% del costo sostenuto dalle imprese per l’acquisto di servizi di marketing o comunicazione strategica del valore minimo di 4 mila euro.</p>



<h4 class="wp-block-heading"><strong>Scadenza</strong></h4>



<p>L’iter di presentazione della domanda di agevolazione è articolato nelle seguenti fasi:</p>



<figure class="wp-block-image size-large is-style-rounded"><img fetchpriority="high" decoding="async" width="1024" height="319" src="https://sinergiastudio.it/wp-content/uploads/2022/04/image-1-1024x319.png" alt="" class="wp-image-3686" srcset="https://sinergiastudio.it/wp-content/uploads/2022/04/image-1-1024x319.png 1024w, https://sinergiastudio.it/wp-content/uploads/2022/04/image-1-300x93.png 300w, https://sinergiastudio.it/wp-content/uploads/2022/04/image-1-768x239.png 768w, https://sinergiastudio.it/wp-content/uploads/2022/04/image-1.png 1063w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><figcaption>*<em>solo per le imprese in fase di sviluppo</em></figcaption></figure>



<p>La presentazione della domanda di agevolazione prevede tempi differenti in relazione alle azioni agevolative:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>per gli interventi per l’avvio di nuove imprese, dalle ore 10.00 del 19 maggio 2022</li></ul>



<ul class="wp-block-list"><li>per gli interventi di sviluppo e consolidamento delle imprese, dalle ore 10.00 del 7 giugno 2022.</li></ul>



<p></p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/fondo-impresa-femminile/">FONDO IMPRESA FEMMINILE</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://sinergiastudio.it/fondo-impresa-femminile/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SOCIETÀ BENEFIT</title>
		<link>https://sinergiastudio.it/societa-benefit/</link>
					<comments>https://sinergiastudio.it/societa-benefit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Mais]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Apr 2022 14:15:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Enti del Terzo Settore]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori delle società a controllo pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Compensi degli amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Costo sostenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Remunerazione amministratori società pubbliche]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://sinergiastudio.it/?p=5092</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nell’ordinamento attuale le &#8220;società benefit&#8221; che possono essere Società di persone Società di capitali Società cooperative Le società Benefit, sono società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile e pertanto sono soggette alla medesima disciplina legale, amministrativa e fiscale [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/societa-benefit/">SOCIETÀ BENEFIT</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nell’ordinamento attuale le &#8220;società benefit&#8221; che possono essere</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Società di persone</li><li>Società di capitali</li><li>Società cooperative</li></ul>



<p>Le società Benefit, sono società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile e pertanto sono soggette alla medesima disciplina legale, amministrativa e fiscale del modello societario di riferimento, da non confondere con l’impresa Sociale.</p>



<p>La società benefit è una società che persegue da un lato il profitto dall’altro la creazione di un “beneficio comune”.</p>



<p>Per &#8220;beneficio comune&#8221;, si intende il perseguimento, di effetti positivi, ad esempio, su persone, comunità, ambiente e territori, attività culturali e sociali; l’obiettivo del “beneficio comune” può essere rivolto a gruppi o a singoli soggetti coinvolti nell’attività dell’azienda (ad esempio clienti, fornitori, creditori, finanziatori, lavoratori, P.A. e associazioni) operando in modo responsabile e sostenibile e garantendo allo stesso tempo una maggiore redditività</p>



<p>Le finalità sono perseguite mediante una gestione che si fonda sul sostanziale bilanciamento tra l&#8217;interesse dei soci e quello dei soggetti rispetto ai quali l&#8217;attività sociale possa influire</p>



<p><strong>DENOMINAZIONE SOCIALE</strong></p>



<p>Le finalità descritte in precedenza devono essere indicate nell&#8217;oggetto sociale in maniera specifica; le società che nascono &#8220;benefit&#8221;, e quelle che ne acquisiscono la qualifica, &#8220;possono&#8221; introdurre, accanto alla denominazione sociale, la specifica &#8220;Società benefit&#8221; o la sigla in breve &#8220;SB&#8221;, tale denominazione dovrà poi essere utilizzata nella documentazione sociale, fiscale e più in generale nelle comunicazioni verso terzi.</p>



<p><strong>SOGGETTI RESPONSABILI DEL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ</strong></p>



<p>In base a quanto previsto dall&#8217;art. 1 co. 380 secondo periodo della L. 208/2015, è necessario individuare uno o più soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.</p>



<p>Tali soggetti (cfr Assonime 20.6.2016 n. 19) devono essere individuati dall&#8217;organo amministrativo all&#8217;esterno o all&#8217;interno dell&#8217;ente; la funzione è coadiuvare i managers nel perseguimento del beneficio comune e valutare la coerenza e l&#8217;idoneità delle procedure poste in essere dall’azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi sociali.</p>



<p><strong>RELAZIONE SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE</strong></p>



<p>La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune.</p>



<p>Ai sensi dell&#8217;art. 1 co. 382 della L. 208/2015 la relazione prevede:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità del beneficio comune e delle eventuali circostanze che l&#8217;hanno impedito o rallentato;</li><li>una valutazione dell&#8217;impatto generato;</li><li>una sezione dedicata alla descrizione di nuovi obiettivi che si intendono perseguire nell&#8217;esercizio successivo</li></ul>



<p>La relazione deve essere:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>allegata al bilancio societario (art. 1 co. 382 della L. 208/2015);</li><li>pubblicata sul sito Internet della società (art. 1 co. 383 primo periodo della L. 208/2015).</li></ul>



<p><strong>SOCIETA’ BENEFIT ED IMPRESA SOCIALE</strong></p>



<p>Società benefit ed impresa sociale non sono la stessa cosa, pertanto è opportuno, di seguito, evidenziare in breve le differenze più macroscopiche.</p>



<p>L’ Impresa sociale persegue esclusivamente finalità «civiche, solidaristiche e di utilità sociale», è disciplinata dal d.lgs. n. 117/2017 e dal d.lgs 112/2017, e può iscriversi al RUNTS.</p>



<p>I Dividendi sono soggetti alle seguenti limitazioni in ordine alla loro distribuzione:</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Remunerazione dei soci con distribuzione utile, parametrata su interesse buoni fruttiferi postali aumentati di due punti e mezzo percentuali, e riferita al capitale sociale sottoscritto e versato.</li><li>Limite massimo di distribuzione inferiore alla metà dei dividendi distribuibili al netto di perdite pregresse</li><li>Facoltà di destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale o ad erogazioni ad altri ETS</li></ul>



<p>Una quota inferiore al 50%;</p>



<ul class="wp-block-list"><li>Il rendimento dell’investimento sociale non può essere superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti</li></ul>



<p>La Società benefit è caratterizzata come le ordinarie forme societarie dallo scopo di lucro, mentre lo scopo sociale è aggiunto (una sorta di ibrido funzionale).</p>



<p>Di conseguenza non vi sono limiti alla distribuzione di utili se non quelli previsti da norme ordinarie tipici di tutte le società di capitali</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/societa-benefit/">SOCIETÀ BENEFIT</a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://sinergiastudio.it/societa-benefit/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E PERSONALITA’ GIURIDICA </title>
		<link>https://sinergiastudio.it/associazione-riconosciuta-e-personalita-giuridica/</link>
					<comments>https://sinergiastudio.it/associazione-riconosciuta-e-personalita-giuridica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luca Mais]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Apr 2022 14:05:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Enti del Terzo Settore]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<guid ispermalink="false">https://sinergiastudio.it/?p=5088</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il nostro ordinamento distingue tra le associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute. Sovente si cade nell’errore di considerare il riconoscimento avvenuto con la mera registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ Agenzia delle Entrare, in realtà tale adempimento seppur importante limita il suo effetto nell’apposizione di una data certa al documento che si va [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/associazione-riconosciuta-e-personalita-giuridica/">ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E PERSONALITA’ GIURIDICA </a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p>Il nostro ordinamento distingue tra le associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute.</p>



<p>Sovente si cade nell’errore di considerare il riconoscimento avvenuto con la mera registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ Agenzia delle Entrare, in realtà tale adempimento seppur importante limita il suo effetto nell’apposizione di una data certa al documento che si va a registrare.</p>



<p>Prima di affrontare il tema del riconoscimento è importante chiarire il concetto di personalità giuridica</p>



<p>La persona giuridica è quell&#8217;organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati (enc. Treccani)</p>



<p>Nel caso in cui vi sia necessità di realizzare interessi di carattere generale, o di categorie più o meno ampie di soggetti potrebbe essere opportuno costituire un ente che si faccia portatore di tali interessi</p>



<p>Anche nel mondo associativo (come succede per le società di capitali) conferendo del denaro o beni ad una persona giuridica che svolgerà l’attività come soggetto autonomo e separato dalla persona fisica si scinde la responsabilità dei soggetti che operano per mezzo dell’ente stesso, pertanto, dei debiti contratti dall&#8217;ente non rispondono i membri con il loro patrimonio personale</p>



<p>Chiaramente l’ordinamento giuridico pone il vincolo di adottare schemi previsti per legge al fin e di tutelare gli interessi dei terzi (es. creditori)</p>



<p>L’autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta</p>



<ul class="wp-block-list"><li><strong>Autonomia patrimoniale perfetta</strong>: con questa espressione si indica il fenomeno per cui tra il patrimonio di un ente e quello dei suoi membri vi sia separazione assoluta. Pertanto, dei debiti contratti dall&#8217;ente non rispondono i membri con il loro patrimonio personale, e viceversa.</li><li><strong>Autonomia patrimoniale imperfetta</strong>: gli associati sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.</li></ul>



<p>Perchè l’autonomia del soggetto giuridico sia perfetta è necessario porre in essere un ulteriore passaggio ovvero il riconoscimento</p>



<p><strong>PROCEDURA DEL RICONOSCIMENTO</strong></p>



<p>Il riconoscimento avviene con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso l’Ufficio territoriale del Governo (già prefettura);a tal fine é necessario compilare e presentare apposita domanda da sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’ente</p>



<p>L’ufficio acquisita la domanda dell’ente procede all’istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente</p>



<p>Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda l’ufficio provvede all’iscrizione, salvo che non si ravvisino cause ostative o necessità di integrazione documentale, in tal caso ne da motivazione all’ente richiedente che nei successivi trenta giorni può presentare memorie e documenti</p>



<p>Decorsi ulteriori trenta giorni qualora l’ufficio non comunichi nulla l’iscrizione di intende negata</p>



<p><strong>RICONOSCIMENTO PER GLI ETS</strong></p>



<p>Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 22 del dlgs 117/2017</p>



<p>Procedura semplificata</p>



<p>Il notaio che ha ricevuto l&#8217;atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell&#8217;ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l&#8217;iscrizione dell&#8217;ente.</p>



<p>L&#8217;ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l&#8217;ente nel registro stesso.</p>



<p>Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell&#8217;ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell&#8217;ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all&#8217;ufficio del registro competente di disporre l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l&#8217;ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all&#8217;iscrizione, questa si intende negata.</p>



<p>Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una perizia giurata, allegata all&#8217;atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell&#8217;apposito registro.</p>
<p>L'articolo <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it/associazione-riconosciuta-e-personalita-giuridica/">ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E PERSONALITA’ GIURIDICA </a> proviene da <a rel="nofollow" href="https://sinergiastudio.it">Sinergia Studio</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentrss>https://sinergiastudio.it/associazione-riconosciuta-e-personalita-giuridica/feed/</wfw:commentrss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>