Sinergia Studio
ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E PERSONALITA’ GIURIDICA 

Il nostro ordinamento distingue tra le associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute.

Sovente si cade nell’errore di considerare il riconoscimento avvenuto con la mera registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ Agenzia delle Entrare, in realtà tale adempimento seppur importante limita il suo effetto nell’apposizione di una data certa al documento che si va a registrare.

Prima di affrontare il tema del riconoscimento è importante chiarire il concetto di personalità giuridica

La persona giuridica è quell’organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati (enc. Treccani)

Nel caso in cui vi sia necessità di realizzare interessi di carattere generale, o di categorie più o meno ampie di soggetti potrebbe essere opportuno costituire un ente che si faccia portatore di tali interessi

Anche nel mondo associativo (come succede per le società di capitali) conferendo del denaro o beni ad una persona giuridica che svolgerà l’attività come soggetto autonomo e separato dalla persona fisica si scinde la responsabilità dei soggetti che operano per mezzo dell’ente stesso, pertanto, dei debiti contratti dall’ente non rispondono i membri con il loro patrimonio personale

Chiaramente l’ordinamento giuridico pone il vincolo di adottare schemi previsti per legge al fin e di tutelare gli interessi dei terzi (es. creditori)

L’autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta

  • Autonomia patrimoniale perfetta: con questa espressione si indica il fenomeno per cui tra il patrimonio di un ente e quello dei suoi membri vi sia separazione assoluta. Pertanto, dei debiti contratti dall’ente non rispondono i membri con il loro patrimonio personale, e viceversa.
  • Autonomia patrimoniale imperfetta: gli associati sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Perchè l’autonomia del soggetto giuridico sia perfetta è necessario porre in essere un ulteriore passaggio ovvero il riconoscimento

PROCEDURA DEL RICONOSCIMENTO

Il riconoscimento avviene con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso l’Ufficio territoriale del Governo (già prefettura);a tal fine é necessario compilare e presentare apposita domanda da sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’ente

L’ufficio acquisita la domanda dell’ente procede all’istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda l’ufficio provvede all’iscrizione, salvo che non si ravvisino cause ostative o necessità di integrazione documentale, in tal caso ne da motivazione all’ente richiedente che nei successivi trenta giorni può presentare memorie e documenti

Decorsi ulteriori trenta giorni qualora l’ufficio non comunichi nulla l’iscrizione di intende negata

RICONOSCIMENTO PER GLI ETS

Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 22 del dlgs 117/2017

Procedura semplificata

Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l’iscrizione dell’ente.

L’ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l’ente nel registro stesso.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell’ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell’ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all’ufficio del registro competente di disporre l’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l’ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all’iscrizione, questa si intende negata.

Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una perizia giurata, allegata all’atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

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