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	<title>Enti del Terzo Settore Archivi - Sinergia Studio</title>
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	<title>Enti del Terzo Settore Archivi - Sinergia Studio</title>
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		<title>SOCIETÀ BENEFIT</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Mais]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Apr 2022 14:15:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Enti del Terzo Settore]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
		<category><![CDATA[Amministratori delle società a controllo pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[Compensi degli amministratori]]></category>
		<category><![CDATA[Costo sostenuto]]></category>
		<category><![CDATA[Remunerazione amministratori società pubbliche]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nell’ordinamento attuale le &#8220;società benefit&#8221; che possono essere Società di persone Società di capitali Società cooperative Le società Benefit, sono società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile e pertanto sono soggette alla medesima disciplina legale, amministrativa e fiscale [&#8230;]</p>
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<p>La Legge 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016) ha introdotto nell’ordinamento attuale le &#8220;società benefit&#8221; che possono essere</p>



<ul><li>Società di persone</li><li>Società di capitali</li><li>Società cooperative</li></ul>



<p>Le società Benefit, sono società tipiche disciplinate dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile e pertanto sono soggette alla medesima disciplina legale, amministrativa e fiscale del modello societario di riferimento, da non confondere con l’impresa Sociale.</p>



<p>La società benefit è una società che persegue da un lato il profitto dall’altro la creazione di un “beneficio comune”.</p>



<p>Per &#8220;beneficio comune&#8221;, si intende il perseguimento, di effetti positivi, ad esempio, su persone, comunità, ambiente e territori, attività culturali e sociali; l’obiettivo del “beneficio comune” può essere rivolto a gruppi o a singoli soggetti coinvolti nell’attività dell’azienda (ad esempio clienti, fornitori, creditori, finanziatori, lavoratori, P.A. e associazioni) operando in modo responsabile e sostenibile e garantendo allo stesso tempo una maggiore redditività</p>



<p>Le finalità sono perseguite mediante una gestione che si fonda sul sostanziale bilanciamento tra l&#8217;interesse dei soci e quello dei soggetti rispetto ai quali l&#8217;attività sociale possa influire</p>



<p><strong>DENOMINAZIONE SOCIALE</strong></p>



<p>Le finalità descritte in precedenza devono essere indicate nell&#8217;oggetto sociale in maniera specifica; le società che nascono &#8220;benefit&#8221;, e quelle che ne acquisiscono la qualifica, &#8220;possono&#8221; introdurre, accanto alla denominazione sociale, la specifica &#8220;Società benefit&#8221; o la sigla in breve &#8220;SB&#8221;, tale denominazione dovrà poi essere utilizzata nella documentazione sociale, fiscale e più in generale nelle comunicazioni verso terzi.</p>



<p><strong>SOGGETTI RESPONSABILI DEL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ</strong></p>



<p>In base a quanto previsto dall&#8217;art. 1 co. 380 secondo periodo della L. 208/2015, è necessario individuare uno o più soggetti responsabili cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.</p>



<p>Tali soggetti (cfr Assonime 20.6.2016 n. 19) devono essere individuati dall&#8217;organo amministrativo all&#8217;esterno o all&#8217;interno dell&#8217;ente; la funzione è coadiuvare i managers nel perseguimento del beneficio comune e valutare la coerenza e l&#8217;idoneità delle procedure poste in essere dall’azienda in relazione al raggiungimento degli obiettivi sociali.</p>



<p><strong>RELAZIONE SUL PERSEGUIMENTO DEL BENEFICIO COMUNE</strong></p>



<p>La società benefit è tenuta a redigere annualmente una relazione sul perseguimento del beneficio comune.</p>



<p>Ai sensi dell&#8217;art. 1 co. 382 della L. 208/2015 la relazione prevede:</p>



<ul><li>la descrizione degli obiettivi, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità del beneficio comune e delle eventuali circostanze che l&#8217;hanno impedito o rallentato;</li><li>una valutazione dell&#8217;impatto generato;</li><li>una sezione dedicata alla descrizione di nuovi obiettivi che si intendono perseguire nell&#8217;esercizio successivo</li></ul>



<p>La relazione deve essere:</p>



<ul><li>allegata al bilancio societario (art. 1 co. 382 della L. 208/2015);</li><li>pubblicata sul sito Internet della società (art. 1 co. 383 primo periodo della L. 208/2015).</li></ul>



<p><strong>SOCIETA’ BENEFIT ED IMPRESA SOCIALE</strong></p>



<p>Società benefit ed impresa sociale non sono la stessa cosa, pertanto è opportuno, di seguito, evidenziare in breve le differenze più macroscopiche.</p>



<p>L’ Impresa sociale persegue esclusivamente finalità «civiche, solidaristiche e di utilità sociale», è disciplinata dal d.lgs. n. 117/2017 e dal d.lgs 112/2017, e può iscriversi al RUNTS.</p>



<p>I Dividendi sono soggetti alle seguenti limitazioni in ordine alla loro distribuzione:</p>



<ul><li>Remunerazione dei soci con distribuzione utile, parametrata su interesse buoni fruttiferi postali aumentati di due punti e mezzo percentuali, e riferita al capitale sociale sottoscritto e versato.</li><li>Limite massimo di distribuzione inferiore alla metà dei dividendi distribuibili al netto di perdite pregresse</li><li>Facoltà di destinare parte degli utili ad aumento gratuito del capitale o ad erogazioni ad altri ETS</li></ul>



<p>Una quota inferiore al 50%;</p>



<ul><li>Il rendimento dell’investimento sociale non può essere superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 punti</li></ul>



<p>La Società benefit è caratterizzata come le ordinarie forme societarie dallo scopo di lucro, mentre lo scopo sociale è aggiunto (una sorta di ibrido funzionale).</p>



<p>Di conseguenza non vi sono limiti alla distribuzione di utili se non quelli previsti da norme ordinarie tipici di tutte le società di capitali</p>
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		<title>ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA E PERSONALITA’ GIURIDICA </title>
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		<dc:creator><![CDATA[Luca Mais]]></dc:creator>
		<pubdate>Wed, 27 Apr 2022 14:05:00 +0000</pubdate>
				<category><![CDATA[Enti del Terzo Settore]]></category>
		<category><![CDATA[In evidenza]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il nostro ordinamento distingue tra le associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute. Sovente si cade nell’errore di considerare il riconoscimento avvenuto con la mera registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ Agenzia delle Entrare, in realtà tale adempimento seppur importante limita il suo effetto nell’apposizione di una data certa al documento che si va [&#8230;]</p>
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<p>Il nostro ordinamento distingue tra le associazioni non riconosciute e associazioni riconosciute.</p>



<p>Sovente si cade nell’errore di considerare il riconoscimento avvenuto con la mera registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto presso l’ Agenzia delle Entrare, in realtà tale adempimento seppur importante limita il suo effetto nell’apposizione di una data certa al documento che si va a registrare.</p>



<p>Prima di affrontare il tema del riconoscimento è importante chiarire il concetto di personalità giuridica</p>



<p>La persona giuridica è quell&#8217;organismo unitario, caratterizzato da una pluralità di individui o da un complesso di beni, al quale viene riconosciuta dal diritto capacità di agire in vista di scopi leciti e determinati (enc. Treccani)</p>



<p>Nel caso in cui vi sia necessità di realizzare interessi di carattere generale, o di categorie più o meno ampie di soggetti potrebbe essere opportuno costituire un ente che si faccia portatore di tali interessi</p>



<p>Anche nel mondo associativo (come succede per le società di capitali) conferendo del denaro o beni ad una persona giuridica che svolgerà l’attività come soggetto autonomo e separato dalla persona fisica si scinde la responsabilità dei soggetti che operano per mezzo dell’ente stesso, pertanto, dei debiti contratti dall&#8217;ente non rispondono i membri con il loro patrimonio personale</p>



<p>Chiaramente l’ordinamento giuridico pone il vincolo di adottare schemi previsti per legge al fin e di tutelare gli interessi dei terzi (es. creditori)</p>



<p>L’autonomia patrimoniale può essere perfetta o imperfetta</p>



<ul><li><strong>Autonomia patrimoniale perfetta</strong>: con questa espressione si indica il fenomeno per cui tra il patrimonio di un ente e quello dei suoi membri vi sia separazione assoluta. Pertanto, dei debiti contratti dall&#8217;ente non rispondono i membri con il loro patrimonio personale, e viceversa.</li><li><strong>Autonomia patrimoniale imperfetta</strong>: gli associati sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.</li></ul>



<p>Perchè l’autonomia del soggetto giuridico sia perfetta è necessario porre in essere un ulteriore passaggio ovvero il riconoscimento</p>



<p><strong>PROCEDURA DEL RICONOSCIMENTO</strong></p>



<p>Il riconoscimento avviene con l’iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso l’Ufficio territoriale del Governo (già prefettura);a tal fine é necessario compilare e presentare apposita domanda da sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’ente</p>



<p>L’ufficio acquisita la domanda dell’ente procede all’istruttoria volta a verificare la presenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente</p>



<p>Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda l’ufficio provvede all’iscrizione, salvo che non si ravvisino cause ostative o necessità di integrazione documentale, in tal caso ne da motivazione all’ente richiedente che nei successivi trenta giorni può presentare memorie e documenti</p>



<p>Decorsi ulteriori trenta giorni qualora l’ufficio non comunichi nulla l’iscrizione di intende negata</p>



<p><strong>RICONOSCIMENTO PER GLI ETS</strong></p>



<p>Le associazioni e le fondazioni del Terzo settore possono, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, acquistare la personalità giuridica mediante l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’articolo 22 del dlgs 117/2017</p>



<p>Procedura semplificata</p>



<p>Il notaio che ha ricevuto l&#8217;atto costitutivo di una associazione o di una fondazione del Terzo settore, o la pubblicazione di un testamento con il quale si dispone una fondazione del Terzo settore, verificata la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell&#8217;ente, ed in particolare dalle disposizioni del Codice del Terzo Settore con riferimento alla sua natura di ente del Terzo settore, nonché del patrimonio minimo, deve depositarlo, con i relativi allegati, entro venti giorni presso il competente ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, richiedendo l&#8217;iscrizione dell&#8217;ente.</p>



<p>L&#8217;ufficio del registro unico nazionale del Terzo settore, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive l&#8217;ente nel registro stesso.</p>



<p>Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per la costituzione dell&#8217;ente o il patrimonio minimo, ne dà comunicazione motivata, tempestivamente e comunque non oltre il termine di trenta giorni, ai fondatori, o agli amministratori dell&#8217;ente. I fondatori, o gli amministratori o, in mancanza ciascun associato, nei trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione del notaio, possono domandare all&#8217;ufficio del registro competente di disporre l&#8217;iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore. Se nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda l&#8217;ufficio del registro non comunica ai richiedenti il motivato diniego, ovvero non chiede di integrare la documentazione o non provvede all&#8217;iscrizione, questa si intende negata.</p>



<p>Il patrimonio minimo per il conseguimento della personalità giuridica deve consistere in una somma liquida e disponibile non inferiore a 15.000 euro per le associazioni e a 30.000 euro per le fondazioni. Se tale patrimonio è costituito da beni diversi dal denaro, il loro valore deve risultare da una perizia giurata, allegata all&#8217;atto costitutivo, di un revisore legale o di una società di revisione legale iscritti nell&#8217;apposito registro.</p>
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